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articolo del 04 Gennaio 2022

a cura di Avv. Lusanna Daniele

La notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto, secondo la sentenza n. 40758/2021 della Cassazione civile, se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.