Da “avvocatotelematico.studiolegalearcella.it” fonte sito web A cura di Roberto Arcella La Corte di Cassazione corregge il tiro su INIPEC, chiarendo che costituisce elenco valido ai fini delle notificazioni dell’avvocato Si pubblica il testo integrale dell’ordinanza emessa dalla Terza Sezione della S.C. il 15/11/2019 (n. 29749/2019) con cui, avvalendosi del procedimento di correzione d’errore materiale, è stata emendata l’ordinanza n. 24160/2019 . Con tale ultimo discusso provvedimento, la Sesta Sezione (sottosezione 3), richiamata altra controversa pronuncia (Cass. 3709/2019), aveva affermato che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”. Tale affermazione era ed è del tutto errata alla luce dell’art. 16-ter DL 179/2019, secondo cui “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia“, laddove l’art. 6-bis del CAD disciplina proprio il registro INI-PEC che, quindi, costituisce senza ombra di dubbio elenco valido ed utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994. Con l’ordinanza di avantieri, la S.C. ha, come spiegato in motivazione, corretto un errore di diritto non essenziale ai fini della decisione laddove era stata affermata “una pretesa inidoneità dell’efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC” e tanto al dichiarato scopo di “evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso“.