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A cura di Isabella Policarpio

Avvocati, rimborso fino a 1.500 euro per l’acquisto di strumenti informatici: come fare domanda

Gli avvocati che hanno acquistato/rinnovato la strumentazione informatica del proprio studio legale (computer, tablet, fotocopiatrici e così via) possono ottenere un rimborso spesa fino a 1.500 euro. Qui come fare richiesta.

Avvocati, rimborso fino a 1.500 euro per l'acquisto di strumenti informatici: come fare domanda

Anche quest’anno, la Cassa forense ha pubblicato il bando per il rimborso delle spese sostenute dagli avvocati per l’acquisto di strumenti informatici da utilizzare nello studio legale, quindi funzionali all’esercizio della professione. Il rimborso può riguardare l’acquisto di nuovi computer, stampanti, fotocopiatrici, scanner e così via.

Il rimborso agli avvocati è previsto nella misura massima di 1.500 euro e la richiesta deve essere inviata entro il termine perentorio del 16 gennaio 2020. Qui una guida alla compilazione della domanda, scadenze, requisiti e modalità di invio.

Avvocati, l’elenco degli strumenti informatici rimborsabili

Cassa forense ha pubblicato il bando annuale per il rimborso una tantum delle spese sostenute per l’acquisto di strumentazione informatica da utilizzare negli studi legali. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa per il valore massimo di 1.500 euro. Le spese devono essere dimostrate tramite scontrini/fatture, devono risalire all’anno 2018/2019 e non possono essere comunque inferiori a 300 euro.

Vediamo quali sono gli strumenti informatici che danni diritto al rimborso:

  • computer sia fisso che portatile;
  • stampanti, fotocopiatrici, scanner;
  • monitor;
  • tablet;
  • licenze software.

Chi può chiedere il rimborso: i requisiti

Il bando della Cassa forense elenca i requisiti che devono possedere gli avvocati per chiedere il rimborso spese; precisamente:

  • essere in regola con tutte le comunicazioni reddituali alla Cassa;
  • reddito netto inferiore a 50.000,00 euro;
  • non aver percepito il medesimo contributo nel bando dello scorso anni.

Come chiedere il rimborso spese: modalità e termini

Modalità e termini della richiesta di rimborso spese per strumenti informatici sono indicate nel bando.
Qui si prevede che gli avvocati che presentano i requisiti di cui sopra devono fare richiesta entro le ore 24.00 del 16 gennaio 2020 su:
www.cassaforense.it.

Alla domanda va allegata la documentazione delle spese sostenute nell’anno 2018/2019.

Il rimborso spese sarà erogato fino alla fine dell’importo stanziato – 2.650.000,00 euro – secondo questo criterio:

“graduatoria inversamente proporzionale all’ammontare del reddito netto professionale relativo all’anno 2018 del richiedente.In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.”

Si pubblica il testo integrale dell’ordinanza emessa dalla Terza Sezione della S.C. il 15/11/2019 (n. 29749/2019) con cui, avvalendosi del procedimento di correzione d’errore materiale, è stata emendata l’ordinanza n. 24160/2019 . Con tale ultimo discusso provvedimento, la Sesta Sezione (sottosezione 3), richiamata altra controversa pronuncia (Cass. 3709/2019), aveva affermato che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.

Tale affermazione era ed è del tutto errata alla luce dell’art. 16-ter DL 179/2019, secondo cui “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia“, laddove l’art. 6-bis del CAD disciplina proprio il registro INI-PEC che, quindi, costituisce senza ombra di dubbio elenco valido ed utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.

Con l’ordinanza di avantieri, la S.C. ha, come spiegato in motivazione, corretto  un errore di diritto non essenziale ai fini della decisione laddove era stata affermata  “una pretesa inidoneità dell’efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC” e tanto al dichiarato scopo di “evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso“.